STATUTO

art.  1. E’ costituita con sede in Gerenzano, Piazza De Gasperi n° 2l’Associazione Culturale denominata “Corpo Musicale Santa Cecilia”, Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. (l’associazione può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto)

art.  2. L’associazione ²Corpo Musicale Santa Cecilia”, è apolitica e non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o in ogni caso opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Finalità e attività.

art.  3. L’Associazione in particolare persegue il fine di promuovere l’interesse per la musica soprattutto nei giovani, la conservazione delle tradizioni musicali locali e l’incremento dell’educazione musicale. L’Associazione inoltre:

  • è al di sopra d’ogni partito politico
  • non potrà partecipare a manifestazioni indette ufficialmente da Partiti Politici.
  • dovrà prestare in paese e fuori a tutti quei servizi che il Presidente, in unione col Consiglio, crederà opportuni e convenienti.

art.  4. L’associazione realizza i propri scopi mediante l’organizzazione di manifestazioni musicali/coreografiche e concerti pubblici, nonché mediante attività didattica in campo musicale e/o coreografico.

art.  5. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività produttive e commerciali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

art.  6. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione  mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero,  senza limite d’età. L’associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.

art.  7. La domanda d’ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

art.  8. Il rigetto della domanda d’iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ,ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci.

art.  9. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • A. Fondatori
  • B. Musicanti/Majorettes
  • C. Volontari
  • D. Onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo,

Soci musicanti/majorettes sono coloro che fanno parte effettiva del Corpo Musicale Santa Cecilia

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur avendo tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali (solo se maggiorenni) e di svolgere il lavoro  comunemente concordato. Per i soci minori il diritto di voto sarà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà. Essi hanno, inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal C.D.

art. 10. La qualità di socio si perde:

  • a. per morte
  • b. per morosità
  • c. dietro presentazione di dimissioni scritte.
  • d. per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli d’atti d’indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b), c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso d’esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento d’esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all’Assemblea.

art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che sono intraprese dall’Associazione.

Organi sociali e cariche elettive.

art. 12.  Sono organi dell’Associazione:

  • a. L’Assemblea dei soci.
  • b. Il Consiglio Direttivo
  • c. Il Presidente
  • d. Il collegio dei Revisori dei Conti. (solo se richiesto dall’Assemblea)

Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

art. 13. L’assemblea è un organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’Esercizio, ogni volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando n’è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono convocate mediante invito recapitato a mano a tutti i soci, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

art. 14. L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ consentita l’espressione del voto per delega o corrispondenza, ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

art. 16. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto con scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.

art. 17. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • decide sulla decadenza degli amministratori;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
  • decide e discute su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
  • decide se istituire il Collegio dei Revisori dei Conti

art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 ad un massimo di 17 membri nominati dall’Assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando v’interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione; per la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui deve risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.
  • conferisce incarichi per il buon funzionamento dell’Associazione.

art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza  sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

art. 24. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazione assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E’ altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

Collegio dei Revisori dei Conti

art. 25. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci  tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il Collegio rimane in carica due esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

art. 26. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essa.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

art. 27. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Indipendentemente alla redazione del rendiconto economico e finanziario, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l’Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all’art. 108 del DPR 917/86.

art. 28. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)              quote associative e contributi dei simpatizzanti;

b)             contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c)              donazioni e lasciti testamentari;

d)             rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e)              proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali.

f)                 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g)              entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h)              entrate derivanti da raccolte pubbliche e occasionali di fondi;

i)                  ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statuariamente previste.

art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

a)              beni immobili e mobili;

b)             azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c)              donazioni, lasciti o successioni;

d)                 altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

art. 31. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività. Sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. Sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’associazione. Per quanto non vi è espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

 

Gerenzano li, 19 settembre 2003